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Hai tempo dal 15 aprile al 15 giugno per effettuare il cambio gomme. Ma come puoi fare in questo periodo di emergenza Coronavirus?

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Una delle cose che preoccupano di più gli automobilisti in questi giorni di primavera in tempo di lockdown da coronavirus è quando effettuare  il cambio gomme. Molti ci chiedono se per la sostituzione dei pneumatici invernali con gli estivi arriverà una proroga rispetto alla data del 15 aprile, giorno in cui scade l’obbligo di circolazione con le dotazioni ad hoc sulle strade che lo prevedono: per ora non è all’orizzonte alcuna proroga, ma è opportuno fare chiarezza sulle norme che disciplinano l’uso delle gomme invernali.

Le stesse gomme tutto l’anno. In primo luogo, nessuna norma obbliga a circolare d’inverno con gomme invernali e d’estate con le gomme estive. Dunque, è possibile marciare nella stagione calda con le coperture termiche e in quella fredda con coperture standard (ma con catene a bordo, ovviamente, sulle strade in cui vige l’obbligo di dotazioni invernali).
Misure e caratteristiche. A questo principio fondamentale si affiancano due condizioni: la prima è che gli pneumatici devono essere di una delle misure indicate sulla carta di circolazione; la seconda è che devono avere caratteristiche, in termine di indice di carico e categoria di velocità, pari o superiori a quelle indicate sul “libretto”. Per esempio, se a pagina 3 della carta di circolazione è indicata, tra le misure ammesse per la nostra macchina, 195/45 R16 84T, vuol dire che le gomme devono essere di misura 195/45 (cioè di larghezza pari a 195 mm e spalla pari al 45% della larghezza), di tipo radiale (R), di diametro pari a 16 pollici, con indice di carico (cioè il carico massimo ammissibile sulla singola gomma) pari o superiore a 84 (= 500 kg) e categoria di velocità (cioè velocità massima alla quale lo pneumatico può viaggiare) pari o superiore a T (= 190 km/h).
Il “problema” gomme invernali in deroga. A questa regola c’è un’unica eccezione, che riguarda proprio le gomme invernali. Che, ovviamente, devono essere di una delle misure indicate sulla carta di circolazione, ma possono avere un codice velocità inferiore. A condizione, però, che non sia inferiore a Q (160 km/h). Solo in questo caso è vietato utilizzarle fuori stagione (ma a bordo dell’auto dovrebbe esservi un’indicazione che ricorda al guidatore l’anomalia, diciamo così).
C’è tempo fino al 15 giugno. Tutto ciò premesso, vediamo che cosa bisogna fare se ci si trova nell’unica situazione in cui la norma ci costringe a cambiare gomme, cioè quando l’auto monta pneumatici con codice velocità inferiore a quanto previsto. Innanzi tutto, il fatto che il 15 aprile termini l’obbligo di circolazione con dotazioni invernali su alcune strade non significa affatto che quel giorno si debbano cambiare le gomme “fuorilegge”. Infatti la norma (circolare della Motorizzazione civile 1049/2014) concede un ulteriore mese di tempo, cioè fino al 15 giugno, per adeguarsi: “al fine di evitare difficoltà al settore si ritiene opportuno consentire l’uso … di pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S), nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 giugno anche con indice di velocità Q”.

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